Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 72
107 / 126In vigore dal 3 nov 1933
Gli atti che hanno carattere di riservati possono rimanere presso l'ufficio dal quale emanarono fino a quando sia creduto prudente, nell'interesse così del pubblico come dei privati, dal ministero da cui l'ufficio dipende.
I registri delle sentenze giudiziali pronunziate dalle Corti e dai Tribunali rimangono per trenta anni nelle rispettive cancellerie, quelli delle sentenze pronunziate dai pretori sono versati negli Archivi di Stato e provinciali di Stato dopo il compimento del decennio.
Nelle cancellerie dei tribunali rimangono pure gli atti di stato civile posteriori all'anno 1865, in conformità del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-72