Art. 71
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 71

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In vigore dal 23 nov 1911
Le direzioni potranno accettare depositi o doni di carte o libri dai comuni, dagli enti morali o dai privati, previa autorizzazione del ministero dell'interno, udita, nei casi di speciale importanza, la Giunta del Consiglio. I depositi volontari saranno preceduti dalla redazione di atto scritto contenente le condizioni del deposito. Fra le medesime, fermo l'obbligo di osservare le norme generali prescritte dal presente regolamento per la pubblicità degli atti, non potrà essere incluso il divieto agli studiosi della consultazione della parte che costituiscono il deposito, salvo quando si tratti di documenti che abbiano carattere di interesse privato immediato pel depositante. La facoltà della restituzione dei depositi volontari sarà subordinata alla stipulazione di clausole che assicurino la conservazione dei documenti nel Regno, in buono stato di ordinamento, e la vigilanza da parte della competente direzione di archivio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-71