Art. 69
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 69

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In vigore dal 22 mar 2001
Gli atti dei tribunali e degli uffici amministrativi finché rimangono presso i medesimi, devono essere raccolti in unico locale per ogni magistratura od ufficio ed affidati alla custodia di un solo impiegato. Nessuno di questi atti può venire segregato dagli altri o spostato dall'ordine di classificazione, meno i duplicati e gli altri atti dei quali sia accertata l'inutilità della conservazione. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 37.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-69