Regolamento›Capo IV
Art. 56
80 / 126In vigore dal 23 nov 1911
Sono applicabili ai custodi ed agli uscieri d'archivio tutte le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle del testo unico delle leggi sullo stato degl' impiegati civili e del relativo regolamento generale, per quanto concerne le incompatibilità, gli obblighi di servizio, di orario e di residenza, il cumulo degl' impieghi, le aspettative, la disponibilità, i congedi, la dispensa dal servizio e le punizioni. Tutti i provvedimenti conseguenti sono di competenza del ministro, salvo il disposto dell' per quanto concerne la censura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-56