Art. 55
RegolamentoCapo IV

Art. 55

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In vigore dal 23 nov 1911
Per ragioni di servizio o su domanda degli interessati, gli impiegati potranno essere trasferiti da un archivio all'altro, sentita la Giunta del Consiglio per gli archivi, salvo i casi d'urgenza, nei quali provvederà il ministero, con obbligo di riferirne alla Giunta nella prima adunanza.
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