Art. 52
RegolamentoCapo IV

Art. 52

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In vigore dal 23 nov 1911
L'incarico di economo non toglie all'impiegato l'obbligo di soddisfare agli altri lavori d'archivio, quando ciò sia possibile. L'ufficio di economo è sostenuto dal direttore negli archivi minori, quando la direzione dell'archivio consenta a lui di occuparsi anche del servizio di economato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-52