Art. 5
RegolamentoTitolo I

Art. 5

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In vigore dal 6 lug 1935
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre l'intervento della maggioranza dei membri effettivi. La proposta s'intende adottata quando ha ottenuto la maggioranza dei voti: in caso di voti uguali prevale quello del presidente. Nelle votazioni relative a persone, si procede a scrutinio segreto. Ogni consigliere ha diritto di motivare il proprio voto, se si tratta di votazione palese; nelle votazioni segrete, il solo presidente ha diritto di dichiarare il proprio voto quando si avvera il caso dell'uguaglianza dei voti. Il segretario stende il verbale, che è approvato e firmato dal presidente e dal direttore generale dell'amministrazione civile o da chi ne fa le veci. Ciascun consigliere ha diritto di leggere il verbale e di chiedere nella seduta successiva tutte quelle rettifiche che credesse necessarie. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 20 GIUGNO 1935, N. 1137, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MARZO 1936, N. 624.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-5