Art. 49
RegolamentoCapo IV

Art. 49

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In vigore dal 23 nov 1911
La concessione di congedi ordinari, nei modi e nei termini indicati dall' del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dall' del relativo regolamento generale, è domandata ai sopraintendenti o direttori d'archivio, i quali dovranno riferirne al ministero allorchè trattisi di congedi per un periodo maggiore di 5 giorni. La concessione di congedi straordinari, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dal suindicato del testo unico, è riservata al ministero, su parere della direzione. Ai sopraintendenti e direttori anche i congedi ordinari sono concessi dal ministero entro i limiti e le condizioni di legge. Presso le direzioni si conserva il registro dei congedi, di cui gli impiegati usufruiscono; in esso si annoteranno anche le assenze per malattia o per altra causa. I periodi di congedo sono annuali nè possono cumularsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-49