Regolamento›Capo IV
Art. 47
71 / 126In vigore dal 23 nov 1911
Di regola, il personale sarà distribuito con ordinamento gerarchico, fra le sezioni di cui al seguente o, quando ciò non sia possibile, in riparti, comprendenti ciascuno un complesso di servizi, da disimpegnarsi alternativamente, secondo le disposizioni superiori, dagli impiegati addettivi.
Il sopraintendente o direttore può nondimeno, quando sia necessario, assegnare determinati lavori ai singoli impiegati, senza tener conto del grado e della classe di ciascuno.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno il sopraintendente o direttore invierà al ministero, per l'approvazione, un prospetto indicante la distribuzione del personale fra le varie sezioni o i vari reparti, da attuarsi nell'anno successivo.
Nel procedere alla relativa assegnazione il sopraintendente o direttore curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, gli impiegati si alternino nella trattazione dei vari rami del servizio, in modo da acquistare perfetta conoscenza di ciascuno di essi.
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