Regolamento›Capo IV
Art. 44
68 / 126In vigore dal 23 nov 1911
I sopraintendenti o direttori degli archivi di Stato:
corrispondono con gli uffici pubblici ed anche coi privati per quanto concerne il servizio;
rispondono del servizio e della disciplina nei singoli archivi loro affidati;
custodiscono il bollo dell'archivio, le chiavi delle sale ove conservansi gli atti e quelle degli scaffali contenenti le carte riservate, delle quali non si può dar lettura senza speciale permesso;
aprono la corrispondenza d'ufficio, ricevono le domande, distribuiscono il lavoro agli impiegati;
eseguiscono, col mezzo dell'economo, ma sotto la propria responsabilità, le spese dell'archivio;
approvano e sottoscrivono tutti i provvedimenti richiesti dal servizio;
tengono registro del carteggio ricevuto e spedito, conservando gli atti relativi per ordine di materie e di data;
vidimano il registro di cui al seguente ;
provvedono all'ordinamento degli atti di archivio, mantenendo nella loro integrità le serie, ricostituendole se, posteriormente alla loro forma originaria, furono alterate, ed alla compilazione dei relativi inventari, indici, repertori e regesti;
vigilano sulla comunicazione degli atti ai privati e sul rilascio delle copie secondo le vigenti disposizioni;
spediscono nel gennaio di ogni anno al ministero una sommaria relazione statistica di quanto fu operato nell'archivio durante l'anno precedente, insieme a separate tabelle indicative dei lavori eseguiti dai singoli impiegati di archivio;
danno al ministero le informazioni sugli impiegati e sugli agenti di servizio, nei modi e nei termini indicati dal successivo ;
si rivolgono al ministero per averne le istruzioni ove reputino dubbia l'intelligenza dei regolamenti o necessaria qualche particolare disposizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-44