Art. 44
RegolamentoCapo IV

Art. 44

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In vigore dal 23 nov 1911
I sopraintendenti o direttori degli archivi di Stato: corrispondono con gli uffici pubblici ed anche coi privati per quanto concerne il servizio; rispondono del servizio e della disciplina nei singoli archivi loro affidati; custodiscono il bollo dell'archivio, le chiavi delle sale ove conservansi gli atti e quelle degli scaffali contenenti le carte riservate, delle quali non si può dar lettura senza speciale permesso; aprono la corrispondenza d'ufficio, ricevono le domande, distribuiscono il lavoro agli impiegati; eseguiscono, col mezzo dell'economo, ma sotto la propria responsabilità, le spese dell'archivio; approvano e sottoscrivono tutti i provvedimenti richiesti dal servizio; tengono registro del carteggio ricevuto e spedito, conservando gli atti relativi per ordine di materie e di data; vidimano il registro di cui al seguente ; provvedono all'ordinamento degli atti di archivio, mantenendo nella loro integrità le serie, ricostituendole se, posteriormente alla loro forma originaria, furono alterate, ed alla compilazione dei relativi inventari, indici, repertori e regesti; vigilano sulla comunicazione degli atti ai privati e sul rilascio delle copie secondo le vigenti disposizioni; spediscono nel gennaio di ogni anno al ministero una sommaria relazione statistica di quanto fu operato nell'archivio durante l'anno precedente, insieme a separate tabelle indicative dei lavori eseguiti dai singoli impiegati di archivio; danno al ministero le informazioni sugli impiegati e sugli agenti di servizio, nei modi e nei termini indicati dal successivo ; si rivolgono al ministero per averne le istruzioni ove reputino dubbia l'intelligenza dei regolamenti o necessaria qualche particolare disposizione.
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