Art. 43
RegolamentoCapo III

Art. 43

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In vigore dal 23 nov 1911
Ai funzionari che si recano in Roma per gli esami di promozione sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme per gli impiegati in missione, dal giorno precedente al giorno seguente gli esami. Perdono, però, il diritto a tale indennità coloro che sono esclusi dagli esami e quelli che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle successive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-43