Art. 36
RegolamentoCapo III

Art. 36

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In vigore dal 6 lug 1935
Gli esami scritti ed orali, tanto di ammissione quanto di promozione del personale degli Archivi di Stato e degli Archivi provinciali di Stato, sono fatti in Roma innanzi ad una Commissione esaminatrice nominata dal Ministro per l'interno. La Commissione è composta: 1° Per gli esami di ammissione al gruppo A, di un consigliere di Stato, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato, di un sopraintendente o direttore di Archivio, di due professori universitari, uno di storia moderna e l'altro di storia del diritto italiano (ordinari, straordinari, incaricati o liberi docenti). 2° Per gli esami di ammissione al gruppo B, del direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato, di un sovrintendente o direttone di Archivio, di un insegnante ordinario nelle Scuole medie, di un insegnante di paleografia e dottrina archivistica. 3° Per gli esami di ammissione al gruppo C, di un vice prefetto, presidente; di un consigliere dell'Amministrazione dell'interno, di un sopraintendente o direttore di Archivio, di due insegnanti ordinari nelle scuole medie. 4° Per gli esami di promozione a merito distinto, di idoneità o di concorso nei tre gruppi di personale, detta Commissione è composta di un consigliere di Stato, presidente; del capo dell'Ufficio centrale per gli Archivi di Stato, di un sopraintendente di Archivio, di un professore di Università di storia moderna (ordinario, straordinario, incaricato o libero docente), di un insegnante di paleografia e dottrina archivistica. Il giudizio sui concorsi per titoli di cui al 1° comma dell' del regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, è demandato ad una Commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta con le modalità di cui al n. 4 del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-36