Regolamento›Capo II
Art. 33
33 / 126In vigore dal 23 nov 1911
Agli esami pel grado di primo archivista, sia di concorso, sia di idoneità, sono ammessi gli archivisti di qualunque classe, i quali si trovino nelle condizioni prescritte dall' del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.
Ai medesimi esami sono anche ammessi gl'impiegati di 2ª categoria i quali si trovino nelle condizioni anzidette, abbiano conseguito uno dei titoli di studio prescritti dall' del presente regolamento per gli aspiranti agli impieghi di la categoria ed abbiano dato, a giudizio del ministero, previo parere della Giunta del Consiglio per gli archivi, speciali prove di attitudine alle più elevate funzioni archivistiche.
Possono parimente esservi ammessi i primi aiutanti di qualunque classe e gli aiutanti di lª classe, i quali prima dell'attuazione del R. decreto 21 settembre 1896, n. 478, erano già forniti di licenza liceale e abbiano dato le medesime prove di capacità e di attitudine.
Nei concorsi per merito distinto gl'impiegati di 2ª categoria che risultino vincitori saranno graduati secondo le norme stabilite dall' del testo unico delle leggi sullo stato dagli impiegati civili.
Negli esami d'idoneità gli impiegati di 2ª categoria che ottengano l'approvazione saranno iscritti fra gli idonei della 1ª categoria che alla data del decreto che indisse gli esami, erano provvisti di uguale stipendio; la classificazione sarà fatta secondo l'ordine di anzianità alla data stessa.
A parità di tutti gli altri titoli gli impiegati di 2ª categoria sono collocati dopo quelli che già appartenevano alla categoria superiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-33