Art. 29
RegolamentoCapo II

Art. 29

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In vigore dal 23 nov 1911
Qualora, per mancanza di requisiti necessari, il precedente non potesse applicarsi per quanto ha riferimento alle promozioni di merito, si procederà col criterio dell'anzianità anche se ricada il turno di avanzamento a scelta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-29