Art. 22
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 22

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In vigore dal 23 nov 1911
Gli alunni devono fare presso un archivio di Stato il tirocinio di non meno di sei mesi per acquistare cognizioni pratiche e dar prova della necessaria attitudine al servizio archivistico. Il tirocinio è gratuito; però può il ministero accordare agli alunni una indennità mensile non superiore a L. 100. La nomina al primo grado retribuito sarà fatta seguendosi l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione. Gli alunni che non abbiano dato prova di idoneità o di diligenza possono essere tenuti in esperimento pel periodo di tempo, non oltre i due anni, che venga stabilito dalla Giunta del Consiglio per gli archivi, senza che per questo si ritardino le nomine degli altri. Qualora, al termine di tale periodo, non siano giudicati idonei al servizio archivistico o sempre quando non serbino regolare condotta, gli alunni saranno dispensati dall'impiego, su conforme parere della Giunta del Consiglio per gli archivi.
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