Art. 21
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 21

21 / 126
In vigore dal 23 nov 1911
I candidati ammessi al concorso sostengono gli esami con le norme stabilite nel capo III del presente titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-21