Art. 2
RegolamentoTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 6 lug 1935
Presso il Ministero dell'interno ha sede il Consiglio per gli Archivi del Regno. Esso è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno ed è composto come segue: a) un vice-presidente e quattro membri, scelti dal Ministero dell'interno tra persone competenti in materia archivistica; b) un membro scelto dalla Reale Accademia d'Italia; c) due membri scelti dalla Giunta centrale per gli studi storici; d) il direttore generale dell'Amministrazione civile; e) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro; f) due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, designati dal Ministro; g) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista designato dal Segretario; h) il capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato. Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo. Alla nomina del Consiglio per gli Archivi del Regno e alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno. I membri di diritto ed i rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'educazione nazionale (di cui alle lettere e) ed f) del presente articolo) allorchè la loro designazione cada su funzionari dello Stato per ragioni attinenti ai servizi da essi disimpegnati, possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da loro delegati; gli altri membri restano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Le funzioni dei componenti del Consiglio sono gratuite; ai membri che non risiedono a Roma sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità da stabilire, quest'ultima, di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi del quinto comma dell' del R. decreto 8 maggio 1924, numero 843, per coloro che non appartengono al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-2