Art. 19
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 19

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In vigore dal 23 nov 1911
Ogni aspirante all'alunnato, per essere ammesso al concorso, deve giustificare il possesso dei requisiti prescritti dall' del T. U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e dall' del relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756. Deve inoltre documentare: a) di non aver superato l'età di anni 30 alla data del decreto che indice il concorso; b) di avere conseguito: per gli impieghi di lª categoria, la laurea in giurisprudenza in lettere in una delle università del Regno o nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, o nell'Istituto di studi superiori, pratici di perfezionamento in Firenze, ovvero il diploma di approvazione nell'esame finale nel corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia presso il predetto Istituto di studi superiori in Firenze; per gli impieghi di 2ª categoria, la licenza ginnasiale. Dal limite massimo di età sono dispensati gli alunni ed impiegati che già si trovino in servizio nella stessa amministrazione degli archivi di Stato.
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