Art. 17
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 17

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In vigore dal 23 nov 1911
La ripartizione del personale fra i singoli archivi di Stato è determinata dalla tabella B, allegato n. 2. Potrà, per ragioni che fossero riconosciute dalla Giunta del Consiglio per gli archivi, non serbarsi la proporzione tra gl' impiegati delle diverse categorie stabilite dalla detta tabella, fermo restando il complesso numerico dei funzionari a ciascun archivio assegnati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-17