Regolamento›Titolo I
Art. 13
13 / 126In vigore dal 23 nov 1911
L'istituzione di nuovi archivi di Stato nei capoluoghi di provincia che ne sono privi non potrà essere disposta che per legge.
Le provincie ed i comuni interessati potranno farne richiesta, purchè s'impegnino legalmente a fornire i fabbricati adatti per il primo impianto e per il prevedibile sviluppo almeno per un decennio, le scaffalature occorrenti per il primo impianto e si obblighino ad un contributo annuo.
Questo sarà determinato in misura fissa e sarà ragguagliato alla somma degli stipendi iniziali degli impiegati da adibirsi a ciascun archivio, aumentata di due decimi ed inoltre alla spesa presunta per il funzionamento dei nuovi istituti, detratto il provento prevedibile dei diritti di archivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-13