Art. 121
RegolamentoTitolo V

Art. 121

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In vigore dal 23 nov 1911
Alla nomina degli archivisti provinciali, dei primi e dei secondi aiutanti sarà provveduto dalle rispettive amministrazioni provinciali mediante concorso, per esami o per titoli, da tenersi nel capoluogo della provincia in base a norme e programmi da sottoporsi alla preventiva approvazione del ministro dell'interno, il quale sarà rappresentato nella commissione giudicatrice da un proprio commissario, da prescegliersi fra i funzionari dell'amministrazione degli archivi di Stato, aventi grado non inferiore a quello di primo archivista.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-121