Regolamento›Titolo V
Art. 119
119 / 126In vigore dal 23 nov 1911
La vigilanza immediata sul servizio dei singoli archivi è demandata ai prefetti delle rispettive provincie, i quali l'esercitano specialmente a mezzo del consigliere delegato, cui compete di vistare tutti gli atti che si rilasciano dagli archivi provinciali, dopo riconosciutane la regolarità, anche nei riguardi della liquidazione dei diritti dovuti.
Questi ultimi saranno riscossi nella misura stabilita per gli archivi di Stato dal presente regolamento e il relativo provento sarà ripartito fra le provincie e gl'impiegati d'archivio nella rispettiva proporzione di due terzi e di un terzo, secondo le norme degli antichi ordinamenti.
Per gli archivi suppletori le funzioni di vigilanza di cui al presente articolo saranno esercitate dal competente procuratore del Re.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-119