Art. 118
RegolamentoTitolo V

Art. 118

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In vigore dal 23 nov 1911
Agli archivi denominati provinciali nelle provincie napoletane e siciliane sono applicabili le disposizioni del titolo III del presente regolamento, per quanto concerne la conservazione e pubblicità degli atti ed il servizio pubblico, nonché quelle relative al servizio interno, in quanto queste ultime siano conciliabili coi regolamenti speciali emanati pei singoli archivi dalle rispettive amministrazioni provinciali e debitamente omologati dal ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-118