Art. 114
RegolamentoTitolo IV

Art. 114

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In vigore dal 23 nov 1911
L'impiegato preposto al laboratorio risponde del regolare uso del materiale occorrente ai restauri, la cui provvista sarà fatta, dietro sua richiesta scritta, dal sopraintendente, a disposizione del quale saranno messi i relativi fondi. Il sopraintendente presenterà annualmente il rendiconto giustificativo delle spese effettuate, nonché una relazione sui lavori eseguiti dal laboratorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-114