Regolamento›Titolo IV
Art. 112
112 / 126In vigore dal 23 nov 1911
Al laboratorio di restauro di documenti logori e guasti istituito presso l'archivio centrale del Regno in forza dell' della legge 20 marzo 1911, n. 232 sarà preposto un funzionario dell' amministrazione degli archivi di Stato, il quale, sotto la vigilanza del sopraintendente, curerà l'esecuzione dei lavori affidati al laboratorio stesso.
Tale incarico non toglie al detto impiegato l'obbligo di adempiere ai lavori di archivio, compatibilmente al regolare funzionamento del laboratorio.
Il laboratorio potrà provvedere anche al restauro dei manoscritti e codici appartenenti alle RR. biblioteche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-112