Art. 107
RegolamentoCapo IV

Art. 107

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In vigore dal 23 nov 1911
È proibito agli studiosi: appoggiare il calamaio o la penna sopra i documenti che si stanno esaminando; usare qualunque processo chimico per ravvivare i caratteri svaniti o rinvenire palinsesti; far calchi o lucidi o trarre fotografie senza il permesso di cui al precedente ; scomporre i documenti dall'ordine in cui sono disposti; disturbare il perfetto silenzio nella sala da studio; fermarsi negli altri locali degli uffici. A chi trasgredisca ad alcune di queste regole, potrà essere ritirato temporaneamente, o per sempre, il permesso di frequentare la sala, salva sempre all'amministrazione l'azione per rifacimento di danni e per le eventuali sanzioni penali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-107