Art. 106
RegolamentoCapo IV

Art. 106

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In vigore dal 23 nov 1911
La sala di studio sta aperta per non meno di cinque ore, da determinarsi per regolamento interno, di ciascun giorno non festivo. Ad essa viene preposto dalla direzione un impiegato, il quale curerà, sotto la sua personale responsabilità, la rigorosa osservanza delle regole stabilite per il servizio e non potrà assentarsi dalla sala senza essere sostituito da altro sorvegliante. Nei regolamenti speciali di servizio, da emanarsi a norma del seguente saranno indicate le cautele per la consegna e il riscontro delle filze che si consegnano agli studiosi. È in facoltà dei sopraintendenti o direttori di richiedere l'accertamento della identità personale di coloro che, a qualunque titolo richiedano la consultazione di carte, allorchè, essi siano sconosciute e particolarmente allorchè domandino la comunicazione di documenti di speciale importanza. Le carte domandate dagli studiosi con le formalità di cui al precedente sono affidate dal sopraintendente o direttore all' impiegato incaricato della vigilanza della sala; questi le nota in apposito registro, le consegna agli studiosi, e le ritira da essi, assicurandosi prima della loro integrità. L'impiegato, al chiudersi quotidiano della sala, deve raccogliere in apposito armadio i documenti messi a disposizione degli studiosi che, per la prosecuzione dell'esame da parte dei medesimi, non possono essere ancora restituiti alla loro sede d'archivio. Egli procura anche agli studiosi i libri della biblioteca e le notizie di cui avessero bisogno; ma non può comunicare loro documenti senza il consenso del direttore.
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