Art. 104
RegolamentoCapo IV

Art. 104

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In vigore dal 23 nov 1911
Ogni qual volta occorra di togliere dalla propria sede filze, mazzi, registri od anche un semplice documento, dovrà esser collocato al relativo posto un foglio indicante da chi, in qual giorno, e per quale uso fu fatta l'asportazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-104