Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 feb 1911
Sulla proposta del ministro della guerra: N. DIV (Dato a Roma, il 29 dicembre 1910),col quale furono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per la sistemazione dell'acquartieramento dei servizi militari accessori a Modena.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-29;504#art-1