Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 feb 1911
Sulla proposta del ministro dell'interno: N. DII (Dato a Roma, il 29 dicembre 1910), col quale si autorizza il trasferimento della sede municipale di Pavia di Udine nella frazione Lanzacco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-29;502#art-1