Statuto›Capo II
Art. 8
8 / 29In vigore dal 23 feb 1911
Il Comitato centrale tiene ogni anno due adunanze generali ordinarie, la prima non più tardi del febbraio, la seconda nel dicembre.
Nella prima adunanza si procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza e all'esame e approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché alla nomina di due revisori dei conti tra i componenti del Comitato centrale.
Nell'adunanza di dicembre si procede alla discussione e approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo, che principia col 1° gennaio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-8