Art. 7
StatutoCapo II

Art. 7

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In vigore dal 23 feb 1911
Il segretario generale: 1° prepara gli elementi per l'azione del Consiglio di presidenza e provvede all'esecuzione dei suoi deliberati; 2° dirige l'andamento dell'ufficio di segreteria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-7