Art. 5
StatutoCapo II

Art. 5

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In vigore dal 23 feb 1911
Il presidente 1° convoca e dirige le adunanze; 2° rappresenta il Comitato in tutti i suoi rapporti con le Amministrazioni, coi Sodalizi, coi Comitati provinciali e coloniali, coi Sottocomitati e con qualunque altro ente; 3° firma gli atti del Comitato e i mandati di pagamento. I vice-presidenti, quando siano da lui delegati, lo suppliscono;
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-5