Art. 27
StatutoCapo V

Art. 27

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In vigore dal 23 feb 1911
Ogni modificazione al presente statuto dev'essere approvata dal Comitato centrale a maggioranza di due terzi dei votanti. Per la regolarità delle deliberazioni le proposte di modificazione devono essere previamente approvate dall'Ufficio di presidenza e comunicate a componenti del Comitato centrale con l'invito all'adunanza non meno di cinque giorni avanti. I Comitati provinciali e coloniali sono autorizzati a formulare tali proposte, trasmettendole al presidente del Comitato centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-27