Statuto›Capo III
Art. 17
17 / 29In vigore dal 23 feb 1911
Qualora un Comitato provinciale o coloniale, ovvero un Sottocomitato mandamentale o comunale non funzioni regolarmente, o non funzioni affatto, ovvero compia, esso o alcuno dei suoi membri, in sua rappresentanza, qualche atto contrario ai fini dell'Istituto, o altrimenti ne comprometta o ne menomi il prestigio, il Comitato centrale lo può sciogliere.
I Comitati provinciali possono promuovere tali provvedimenti dal Comitato centrale nei riguardi dei Sottocomitati mandamentali comunali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-17