Statuto›Capo III
Art. 16
16 / 29In vigore dal 23 feb 1911
In qualunque tempo siano avvenute la costituzione dei Comitati e Sottocomitati e la elezione degli Uffici di presidenza, si procede entro il mese di gennaio di ciascun anno per la rinnovazione e il completamento degli uni e per la rielezione degli altri.
Quando non sia ancora costituito il Comitato provinciale, e si sciolga, ovvero in qualunque caso venga a mancarne la presidenza assume interinalmente l'ufficio di presidente il delegato del Comitato centrale, il quale provvede per la formazione o la reintegrazione del Comitato o della presidenza, a termini del presente statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-16