Art. 16
StatutoCapo III

Art. 16

16 / 29
In vigore dal 23 feb 1911
In qualunque tempo siano avvenute la costituzione dei Comitati e Sottocomitati e la elezione degli Uffici di presidenza, si procede entro il mese di gennaio di ciascun anno per la rinnovazione e il completamento degli uni e per la rielezione degli altri. Quando non sia ancora costituito il Comitato provinciale, e si sciolga, ovvero in qualunque caso venga a mancarne la presidenza assume interinalmente l'ufficio di presidente il delegato del Comitato centrale, il quale provvede per la formazione o la reintegrazione del Comitato o della presidenza, a termini del presente statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-16