Art. 15
StatutoCapo III

Art. 15

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In vigore dal 23 feb 1911
I Comitati provinciali e coloniali eleggono nel proprio seno e per la durata di un anno un Ufficio di presidenza composto di un presidente, un vice-presidente, un economo e un segretario; e i Sotto-comitati pure un Ufficio di presidenza composto di un presidente e un segretario-economo. Scaduti di ufficio, sono rieleggibili. Gli Uffici di presidenza dei Comitati provinciali e coloniali: 1° promuovono la formazione dei Sottocomitati mandamentali e comunali; 2° propongono i provvedimenti necessari per l'opera di organizzazione e di propaganda nell'ambito della Provincia o della Colonia. Il presidente, il vice-presidente, l'economo e il segretario sono rivestiti di funzioni analoghe a quelle segnate negli . Il presidente, coadiuvato dal segretario, tiene la corrispondenza del Comitato.
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