Art. 14
StatutoCapo III

Art. 14

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In vigore dal 23 feb 1911
I Comitati e Sottocomitati locali devono coadiuvare le autorità scolastiche per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla ginnastica nelle scuole e sulla educazione fisica in generale, procurando di esercitare all'uopo opportuna influenza sulle famiglie degli alunni. Devono, inoltre, favorire l'incremento delle Società ginnastiche, sportive e di tiro a segno, e promuoverne l'istituzione, senza mai invaderne la sfera d'azione; promuovere la formazione di campi di giuochi e di tiro, di palestre, di ricercatori e di quant'altro interessi l'incremento dell'educazione fisica. Possono altresì istituire Circoli di lettura e di ritrovo, ai quali sia però sempre congiunta alcuna delle finalità proprie dell'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-14