Statuto›Capo III
Art. 13
13 / 29In vigore dal 23 feb 1911
Sono in diritto d'intervenire alle adunanze dei Comitati o Sottocomitati locali: l'ambasciatore o al ministro d'Italia all'estero, il prefetto, il console, il sindaco del luogo, il presidente della Deputazione provinciale e i comandanti dei presidi di terra e di mare, con diritto di voto, ove Si tratti di questioni che interessino il loro ufficio.
Possono essere invitate, con voto consultivo, per determinate questioni, persone particolarmente competenti, le quali, per tale oggetto, si considerano aggregate ai Comitati e Sottocomitati locali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-13