Art. 12
StatutoCapo III

Art. 12

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In vigore dal 23 feb 1911
In modo analogo ai Comitati provinciali, per quanto la condizioni delle Colonie lo permettano, sono costituiti i Comitati coloniali. I Sottocomitati mandamentali si compongono con la scelta di persone e con le modalità proposte dal Comitato provinciale e approvate dal Comitato centrale, in analogia a quanto è disposto pei Comitati provinciali.
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