Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 20 mag 1911
Il fondo stanziato al cap. 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1910-911, sarà diminuito, con effetto dal 1° ottobre 1910, in ragione di annue L. 1500, somma corrispondente alla media dei sussidi concessi al comune di Codogno, nell'ultimo triennio, per il mantenimento della scuola tecnica pareggiata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;518#art-3