Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 set 1910
Sulla proposta del ministro della guerra: N. CCLXVII (Dato a Roma, il 10 luglio 1910), col quale sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per la sistemazione dell'acquartieramento e dei servizi militari accessori a Mestre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-10;267#art-1