Art. 4
4 / 4In vigore dal 8 set 1910
Nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, sarà provveduto alla revisione degli elenchi degli autorizzati ad imbarcare come medico di bordo per eliminarne tutti coloro che per età, o per condizioni fisiche, non si trovino più in grado di compiere in modo soddisfacente le relative funzioni, e coloro che non abbiano più preso imbarco da almeno dieci anni.
A tutti i rimanenti sarà provvisoriamente consentito di continuare nell'esercizio della funzione; ma è fatto ad essi obbligo di ottenere, entro un biennio, una nuova autorizzazione nel modo stabilito dall' del presente decreto.
Il biennio decorrerà dalla pubblicazione degli elenchi riveduti; ed a cura del Ministero dell'interno sarà provveduto, durante il biennio stesso, a bandire una o più sessioni di esami a seconda del bisogno.
La nuova autorizzazione potrà anche, durante il biennio, essere concessa, con dispensa dalle prove di esame e sul conforme parere di una Commissione nominata dal Consiglio superiore di sanità, a tutti quelli fra i medici indicati nel secondo comma del presente articolo, che posseggano titoli sufficienti di studio e di servizio per la idoneità alla funzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.
VITTORIO EMANUELE.
LUZZATTI - LEONARDI - CATTOLICA.
Visto, Il guardasigilli: FANI.
Storico versioni
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