Statuto
Art. 8
8 / 26In vigore dal 26 ago 1910
Il Consiglio si raduna in seduta ordinaria almeno ogni due mesi ed in seduta straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, o tre membri ne facciano richiesta.
I consiglieri sono convocati a domicilio con preavviso di cinque giorni, salvo casi di motivata urgenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-8