Art. 8
Statuto

Art. 8

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In vigore dal 26 ago 1910
Il Consiglio si raduna in seduta ordinaria almeno ogni due mesi ed in seduta straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, o tre membri ne facciano richiesta. I consiglieri sono convocati a domicilio con preavviso di cinque giorni, salvo casi di motivata urgenza.
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