Statuto
Art. 7
7 / 26In vigore dal 26 ago 1910
Qualora lo ritenga opportuno al miglior raggiungimento dei fini dell'Istituto, il Consiglio potrà aggregarsi temporaneamente, sia con voce consultiva, sia con voce deliberativa, altre persone competenti fino al numero di tre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-7