Art. 5
Statuto

Art. 5

5 / 26
In vigore dal 26 ago 1910
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente i quali dureranno in carica quattro anni e potranno essere rieletti. Il direttore funziona da segretario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-5