Statuto
Art. 5
5 / 26In vigore dal 26 ago 1910
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente i quali dureranno in carica quattro anni e potranno essere rieletti.
Il direttore funziona da segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-5