Art. 21
Statuto

Art. 21

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In vigore dal 26 ago 1910
Sono ammessi al corso di insegnamento come alunni effettivi, i licenziati dalle scuole pratiche e speciali di agricoltura del Regno, sia private che governative, i licenziati dalle sezioni di agrimensura, agricoltura e agronomia dei RR. Istituti tecnici, e coloro che il Consiglio di amministrazione crederà di ammettere, in seguito a presentazione di titoli equipollenti ovvero ad un esame. Sono preferiti come uditori: I laureati in agraria, i licenziati dal R. Istituto forestale di Vallombrosa, e coloro che siano muniti di titoli equipollenti. Sono ammessi a frequentare i laboratori, il museo, la biblioteca, le serre, le coltivazioni dell'Istituto, dietro accordi da prendersi con la Direzione, tutti coloro che per ragioni di ufficio debbono recarsi nelle colonie e gli studiosi di questioni agricolo-coloniali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-21