Art. 13
Statuto

Art. 13

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In vigore dal 26 ago 1910
Il servizio di cassa è disimpegnato da un istituto di credito, e si provvede alle riscossioni e ai pagamenti con mandati di entrata e di uscita firmati dal presidente o da chi lo sostituisce e dal direttore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-13