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Che approva l'annesso statuto dell'Istituto agricolo coloniale italiano
REGIO DECRETO · n. CCLI
Che approva l'annesso statuto dell'Istituto agricolo coloniale italiano
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Indice dell’atto
27 articoli
Statuto
Art. 1
Statuto dell'Istituto agricolo coloniale italiano. Art. 1. È fondato in Firenze l'Istituto
Art. 2
L'Istituto si propone di raggiungere gli scopi indicati all'articolo precedente con l'isti
Art. 3
I mezzi di cui dispone l'Istituto per il conseguimento dei suoi fini sono: a) i contributi
Art. 4
L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto: a) di due rappresentanti del comune di
Art. 5
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente i quali dureranno in c
Art. 6
In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in assenza di q
Art. 7
Qualora lo ritenga opportuno al miglior raggiungimento dei fini dell'Istituto, il Consigli
Art. 8
Il Consiglio si raduna in seduta ordinaria almeno ogni due mesi ed in seduta straordinaria
Art. 9
Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, se non interviene all'adunanza la maggiora
Art. 10
Spetta al Consiglio: 1° di nominare il direttore ed il vice direttore dell'Istituto; 2° di
Art. 11
Le attribuzioni del presidente o di chi lo sostituisce sono: 1° di convocare e presiedere
Art. 12
Spetta al segretario di tenere il carteggio d'ufficio, di compilare i verbali delle adunan
Art. 13
Il servizio di cassa è disimpegnato da un istituto di credito, e si provvede alle riscossi
Art. 14
Sono insegnamenti fondamentali del corso: a) la climatologia agraria, l'agronomia e l'agri
Art. 15
Sarà in facoltà del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio didattic
Art. 16
Il direttore può essere scelto dal Consiglio di amministrazione, fra i componenti il corpo
Art. 17
Il vice direttore è scelto dal Consiglio d'amministrazione tra i professori effettivi; egl
Art. 18
I professori possono essere effettivi od incaricati. Essi sono nominati dal Consiglio d'am
Art. 19
I professori effettivi, oltre le cure dell'insegnamento, hanno la direzione dei laboratori
Art. 20
Gli insegnanti della scuola riuniti costituiscono il Consiglio didattico, che è presieduto
Art. 21
Sono ammessi al corso di insegnamento come alunni effettivi, i licenziati dalle scuole pra
Art. 22
Gli alunni effettivi che abbiano frequentato i corsi scolastici con assiduità e profitto e
Art. 23
Le opere, gli opuscoli e i periodici d'indole scientifica e pratica, aventi attinenza con
Art. 24
Nei locali dell'Istituto, a scopo didattico e merceologico, è fondato un museo che raccogl
Art. 25
Viene provveduto, in laboratori adatti, allo studio scientifico ed industriale delle piant
Art. 26
Nei terreni e nelle serre si coltivano piante coloniali a scopo didattico; appositi semenz