Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 ago 1910
Sulla proposta del ministro della guerra: N. CCXXXVII (Dato a Roma, il 26 giugno 1910), col quale si impongono e determinano le zone di servitù militari attorno alla polveriera di San Colombario (Val Trompia).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;237#art-1